COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI E REDAZIONE PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)

Riferimenti legislativi:
Il titolo IV del D.Lgs 81/2008 prescrive le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. In particolare L’art. 90 obbliga il committente dell'opera (sia pubblico che privato) a designare, nei casi previsti, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva (CSE).

il "cantiere temporaneo o mobile", è luogo nel quale si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, ovvero lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Come opera SM Engineering:
Attraverso professionisti qualificati, SM Engineering fornisce il servizio di consulenza ai committenti per far fronte agli obblighi introdotti a loro carico dal D.Lgs. 81/08. Tale servizio viene espletato a cura di un tecnico in possesso dei requisiti di legge, il quale rivestirà il ruolo di coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dell'opera per conto del committente stesso.

Nello specifico:

In fase di progettazione il coordinatore

redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per quanto riguarda eventuali lavori successivi sull'opera;

coordina inoltre l’applicazione di alcune disposizioni destinate al Committente dell’opera

In fase di esecuzione il coordinatore verifica, con opportune azioni di controllo (sopralluoghi in cantiere), l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento;
verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza redatto dalle ditte appaltatrici;

Inoltre organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione (riunioni di coordinamento periodiche);

Segnala al Committente eventuali pericoli gravi e imminenti, direttamente riscontrati, proponendo – nei casi in cui le imprese non si conformino alle regole del cantiere in materia di sicurezza – la sospensione delle singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
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